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Estratto del regolamento

 

Regolamento applicativo dello Statuto di MUTUA CON TE - Società di Mutuo Soccorso

 

Art. 1 – Adesione

L’iscrizione a MUTUA CON TE - Società di Mutuo Soccorso (di seguito anche Società) quali soci ordinari e la richiesta di adesione ai servizi mutualistici di base e quelli aggiuntivi, è aperta a tutte le persone fisiche che siano in possesso di codice fiscale ed al momento dell’adesione, non abbiano ancora compiuto il 70° (settantesimo) anno di età. Per l’ammissione alla Società, l’aspirante socio dovrà sottoscrivere la domanda di ammissione, l’informativa privacy, il relativo impegno a pagare i contributi associativi e versare contestualmente la quota di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

 

Nel caso si tratti di soci partner l’iscrizione è aperta a tutte le persone giuridiche che attuino nell’ambito della salute, della prevenzione e del benessere; per l’ammissione alla Società, andrà quindi sottoscritta la domanda di ammissione, l’informativa privacy, il relativo impegno a pagare i contributi associativi e versare contestualmente la quota di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 2 – Iscrizione nel Libro dei soci

Il Consiglio di Amministrazione (CdA), se accetta la domanda di ammissione, iscriverà il nome del nuovo socio nel libro dei soci della Società, dandone conferma all’interessato. Se il CdA non accetta la domanda deve comunicare all’aspirante socio, entro 30 giorni dalla delibera consigliare, le motivazioni della mancata accettazione a mezzo e-mail o lettera raccomandata.

 

L’aspirante socio può riproporre la domanda dopo aver rimosso i motivi della mancata accettazione.

 

Art. 3 – Decorrenza dell’iscrizione

L’iscrizione decorre dai giorni 15/30-31 del mese in corso in corrispondenza alla pregressa data del pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo. I contributi associativi e la quota associativa possono avere scadenza annuale, biennale o triennale a seconda del sussidio scelto e del fatto che il sussidio in questione sia o meno legato ad altri partner tramite il principio della mutualità mediata.

 

Art. 4 – Limite di età

  1. Per i soci ordinari che risultassero regolarmente iscritti ed in regola con i contributi associativi ai sensi dell’articolo 1 la qualifica di socio si perderà al termine dell’anno solare in cui il socio compirà il 75° (settantacinquesimo) anno di età.
  2. Per gli iscritti ai sensi del presente regolamento, le prestazioni e i servizi oggetto dei sussidi della Società di Mutuo Soccorso, saranno erogati sino al termine dell’anno contributivo in cui il Socio compirà il 75° (settantacinquesimo) anno di età.

 

Superato questo limite di età ogni caso di rinnovo o nuova iscrizione verrà singolarmente valutato a seconda dei servizi richiesti dall'associato. Il tesseramento base verrà comunque garantito in modo da poter fornire un pacchetto minimo di servizi anche agli associati che anno raggiunto tale soglia di età.

 

Art. 5 – Decorrenza del diritto ai sussidi e ai servizi mutualistici

Ogni associato può richiedere sussidi aggiuntivi. Il diritto alla prestazione aggiuntiva decorre da uno dei seguenti giorni 15/30-31 del mese in corso alla data del pagamento, al netto di eventuali periodi di carenza previsti dal nuovo sussidio sottoscritto. Dalla data di decorrenza del diritto alla prestazione aggiuntiva si presume la conoscenza delle norme relative alla prestazione aggiuntiva prescelta, che saranno comunque sempre a disposizione dell’associato sia sul sito della Società sia nella sede stessa della Società.

 

Art. 6 – Pagamento dei contributi associativi

Il pagamento dei contributi associativi può avere cadenza mensile con anticipo, annuale o anticipata.

 

In caso di cadenza annuale può essere effettuato:

 

  • mediante ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a Mutua con Te - Società di Mutuo Soccorso;
  • mediante BONIFICO BANCARIO intestato a Mutua Con Te - Società di Mutuo Soccorso;
  • mediante altri mezzi eventualmente predisposti dalla Società comunque confacenti al riconoscimento per le detrazioni fiscali del contributo associativo versato.

 

In caso di ritardo nel pagamento dei contributi associativi, la Società non è tenuta ad avvisare i soci della scadenza del pagamento dei contributi associativi e avrà il diritto a procedere con la sospensione dei sussidi ad esso collegati.

 

Eventuali solleciti al pagamento inviati al socio, potranno essere effettuati nel solo interesse del socio ed al fine di agevolare il funzionamento amministrativo della Società.

 

Art. 7 - Mutualità mediata ed eventuali partner di riferimento

In caso di sussidi che usufruiscano del principio di mutualità mediata o di altri eventuali partner verranno assorbite le direttive di base di Statuto e Regolamento del partner mutualistico in questione. Il nuovo socio Mutua Con Te all’atto della sottoscrizione dichiara di impegnarsi a prendere visione e conseguentemente ad assumersi diritti ed obblighi dei partner che collaborano al sussidio scelto.

 

Art. 8 - Passaggio ad un’altra formula di assistenza.

Per poter cambiare tipo di assistenza con una inferiore è necessario attendere la scadenza naturale del rapporto associativo in corso, gli associati, possono però passare ad un tipo di assistenza più ampia anche prima della scadenza del rapporto in corso.

 

Il passaggio a tipi di assistenza più ampia (e l’abbinamento di più formule di assistenza) è consentito sino all'età massima prevista per la prima iscrizione.

 

Il passaggio avviene di norma nelle date del 15/30-31 del mese successivo alla richiesta, con l’applicazione della carenza assistenziale prevista per la fruizione delle prestazioni diverse o maggiorate della nuova assistenza.

 

Il passaggio ad un’altra forma di assistenza fa decorrere nuovamente la durata del rapporto associativo.

 

Art. 9 – Recesso da socio

Il socio è libero di recedere da socio della Società alla fine del periodo previsto al momento della sottoscrizione o anticipatamente facendosi, però, carico di tutte le obbligazioni previste e completando, altresì, i versamenti delle restanti somme contributive.

 

Art. 10 – Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo

Il socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento applicativo, comprensivo degli allegati relativi alle prestazioni aggiuntive, da ritenersi essenziali, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari. All’atto della domanda, l’aspirante socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento applicativo vigente e in tutti i relativi allegati.

 

Art.11 – Esclusione del diritto ai sussidi

Il diritto ai sussidi elencati nei rispettivi prospetti di prestazione, salvo esplicite e specifiche deroghe, non compete quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione.

Non sono altresì riconosciuti sussidi conseguenti a:

 

  • lesioni sofferte in seguito a proprie azioni delittuose;
  • trasmigrazioni e trasmutazioni del nucleo dell’atomo, ivi comprese radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche, ad esclusione di casi di infortunio legati all’attività professionale;
  • eventi bellici e/o terroristici
  • atti di autolesionismo o suicidio.

 

Non rientrano mai fra le prestazioni erogabili le spese sostenute per:

 

  1. le malattie psichiche e mentali;
  2. le manifestazioni morbose in rapporto o in dipendenza di abuso di alcolici o uso di stupefacenti;
  3. le malattie infettive quando assumano carattere epidemico o pandemico;
  4. le cure estetiche.

 

Art. 12 – Morte del socio

In caso di morte del socio, i sussidi spettanti per tale evenienza verranno liquidati agli eredi legittimi nelle misure e nelle forme previste dal Codice Civile, a seguito di loro richiesta scritta. Alternativamente i sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal socio in vita, secondo le disposizioni del Codice Civile in materia di successione testamentaria, a seguito di loro richiesta scritta.

 

Gli eredi legittimi e/o i beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi dovranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l’intera somma concessa. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

 

Art. 13 - Nucleo Familiare

I sussidi di Mutua Con Te sono suddivisi tra sussidi riguardanti il singolo socio e sussidi comprenderti il nucleo familiare nei limiti previsti da ogni singolo sussidio.

 

Art. 14 – Perdita dei sussidi per morosità. Decadenza da socio

Al socio, in ritardo di oltre trenta giorni con i pagamenti anticipati dei contributi associativi, non spettano:

 

  1. i sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;
  2. i sussidi - nessuno escluso - maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data richiesti, non ancora liquidati dalla Società, sino alla concorrenza massima dell’importo dei contributi associativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

 

Se il socio  sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati – la predetta morosità entro 180 giorni, dalla avvenuta scadenza, avrà diritto a:

 

  • i sussidi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
  • i sussidi di cui al precedente comma, lettera b).

 

In caso di decesso del socio, se questo avviene nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato dei contributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal socio in vita.

 

Art. 15 – Conservazione delle ricevute

Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal socio a comprova dei pagamenti effettuati, entro il termine di prescrizione di cinque anni.

 

Art. 16 – Obbligo di notifica dati

Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i soci devono necessariamente notificare, all’atto dell’iscrizione, la propria residenza. Nel caso di variazione della residenza dovrà prodursi idonea comunicazione, entro 60 giorni dall’avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi. La Società si riserva il diritto di poter richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famiglia anagrafico e di ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria per l’attribuzione dei sussidi o dei servizi mutualistici.

 

Art. 17 – Documentazione richiesta per la domanda di sussidio

La Società di Mutuo Soccorso stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale e del Regolamento applicativo, la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio, anche se richiesta dall’eventuale partner mutualistico. Il socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Società può richiedergli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità della domanda di sussidio o servizio richiesto, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d’iniziativa dalla Società di Mutuo Soccorso agli enti competenti al relativo rilascio. La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la possibilità per la Società di far decadere il diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga fornita entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

 

Art. 18 – Trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003)

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio, preso atto dell’informativa fornita dalla Società di Mutuo Soccorso ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa, nei confronti di: propri  consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio; istituti bancari, postali, società che forniscono servizi collaterali, per la gestione di incassi relativi al pagamento dei contributi associativi e pagamenti derivanti dall’erogazione dei sussidi; soggetti e Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà; società il cui capitale sia detenuto in quota parte, prevalentemente o a maggioranza dalla Società; società di servizio a cui sia affidata la gestione amministrativa della Società di Mutuo Soccorso e/o la gestione/pagamento delle pratiche di rimborso e/o indennizzi; società di servizi a cui sia affidata la gestione dell’assistenza, società di servizi informatici, società di controllo della qualità delle prestazioni fornite, e qualsiasi altra società che possa essere incaricata dalla Società di Mutuo Soccorso all’espletamento di attività oggetto dello Statuto, del Regolamento e delle prestazioni aggiuntive.

 

Il consenso è pure reso con riguardo all’acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari per la valutazione delle domande di sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica e di tutta la documentazione necessaria alla valutazione delle pratiche di rimborso o di indennizzo).

 

Art. 19 – Conformità della documentazione richiesta

All’atto della richiesta di rimborso o del servizio mutualistico, il socio deve allegare alla domanda tutti i documenti previsti per la domanda di rimborso o di servizio. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto e tutta la documentazione di spesa eventualmente sostenuta deve essere prodotta in originale o in fotocopia autenticata ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge. La documentazione in fotocopia deve essere autenticata dalle sedi della Società, presa visione dell’originale, o da ufficiali pubblici competenti, ove ritenuto necessario dalla Società. Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature. Nell’ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il socio decade dal diritto al rimborso al quale tali documenti si riferiscono.

 

Art. 20 – Esclusione di responsabilità della Società per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati

È da ritenersi esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, della Società per eventuali danni arrecati al socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie e legali) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Società di Mutuo Soccorso o con Società incaricate a erogare servizi di network sanitario e servizi di gestione delle pratiche di rimborso sia in forma diretta che indiretta.

 

Art. 21 – Modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione

Il CdA nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al Regolamento applicativo e ai suoi allegati, con l’obbligo di comunicare tali modifiche alla prima Assemblea utile dei soci.

 

Art. 22 – Prestazioni su contributo associativo base

Il contributo associativo di base viene fissato in euro 90,00 (novanta/00) e potrà essere modificato di anno in anno con delibera del CdA.

 

Il Socio in virtù dell’adesione alla Società e al pagamento del contributo associativo di base, avrà diritto alle informazioni sulla vita della società, su corsi, eventi, manifestazioni ed altre iniziative riguardanti l’ambito del benessere e della prevenzione.

 

Art. 23 – Prestazioni su contributo aggiuntivo

Si intende per prestazioni aggiuntive un complesso di possibili sussidi e servizi aggiuntivi alle prestazioni base che è approvato dall’assemblea e che richiede un contributo associativo autonomo e suppletivo a quello corrisposto per le prestazioni base. Le prestazioni ed i servizi garantiti dalla Società ai propri soci sono stabiliti nelle schede prodotto che, quali appendici del presente regolamento, ne costituiscono parte integrante. Le Condizioni generali del sussidio prescelto sono consegnate all’atto della sottoscrizione della stesso.

 

Art. 24 – Adesione a più classi di prestazioni

Al socio ammesso congiuntamente anche ad una o più prestazioni aggiuntive, che possano prevedere più sussidi o servizi per il medesimo stato di disagio, viene riconosciuto un solo sussidio nella prestazione economicamente più favorevole per il socio medesimo. Tale principio vale anche all’interno dello stesso sussidio che preveda il rimborso e/o l’indennizzo derivante dallo stesso evento: varrà sempre il principio del riconoscimento del rimborso e/o dell’indennizzo per la garanzia economicamente più favorevole per il Socio.

 

Art. 25 - Servizi di prossimità e telemedicina

In merito ai servizi di Cartella Clinica On Line e Tessera Salvavita la Società non è responsabile nè della veridicità nè della correttezza dei dati.

La Società si deresponsabilizza anche da eventuali problematiche riguardanti la disponibilità dei dati via web, nel caso tali problemi derivassero dal gateway dati o dalle infrastrutture legate al servizio di cui la Società non ha il controllo.

 

In caso si perdita della Tessera Salvavita va richiesto immediatamente il blocco della stessa in quanto la Società non è responsabile dell’eventuale perdita dei codici di accesso da parte del socio.

 

Art. 26 – Operatività della Mutualità

Le prestazioni fornite dalla Società sono operanti nei termini previsti dalle singole schede sussidio scelte e sottoscritte dal Socio. Pertanto la decorrenza delle garanzie, l’oggetto dei servizi e delle prestazioni, i massimali e gli indennizzi, gli scoperti e le franchigie, i casi di non operatività delle prestazioni e la disciplina dei rimborsi relativi a malattie preesistenti all’iscrizione sono regolamentati dalle schede sussidio  effettivamente scelte dal Socio.

 

Art. 27 – Contributo straordinario

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’erogazione di sussidi straordinari ai soci colpiti da eventi di particolare gravità. Tale eventualità è demandata all’autorità decisionale del CdA e la delibera del Consiglio di Amministrazione è insindacabile.

 

In caso di eventi di particolare gravità, e ad insindacabile giudizio del CdA, al decimo anno di adesione del socio il Consiglio di Amministrazione può deliberare la restituzione del 50% dei contributi versati dal socio.

 

Art. 28 - Rapporto con i soci Partner

In caso di soci partner le regole alla base del rapporto mutualistico sono le medesime riguardanti i soci ordinari. In caso di morosità e nel caso in cui il socio partner non rispetti i vincoli sui servizi da lui offerti ai soci il CdA si riserva la facoltà di sospendere i servizi previsti al momento della sottoscrizione.

 

Art 29 - Eventuali spettanze riconosciute ai soci

Ai soci ordinari possono essere riconosciute scontistiche o abbuoni in seguito ad eventuali segnalazioni di nuovi soci.

 

Nel caso di soci promotori le scontistiche possono trasformarsi in spettanze ed il riconoscimento delle eventuali spettanze per le azioni di proselitismo è riconosciuto fintanto che viene mantenuto lo status di socio. Il decadimento di tale status prevede l’annullamento di qualsiasi spettanza nei confronti del socio in questione e di ogni altra obbligazione tra socio e Società presente e futura.

 

Eventuali azioni di proselitismo verso società, associazioni o gruppi di persone in genere, andranno trattate congiuntamente con il Comitato Direttivo che ne delibererà anche la relativa spettanza.

 

Art. 30 – Fondi Speciali

Ai fini puramente solidaristici il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di fondi speciali, a destinazione vincolata, dai quali prelevare somme da destinare ad enti, società ed Istituti di ricerca in campo sanitario, di studio in campo mutualistico, di beneficenza, di volontariato, operanti sul territorio nazionale o internazionale.

 

Le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte su tali materia sono insindacabili.

 

 

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